
Grazie alla riforma tributaria del 2024 è illegittimo il sequestro preventivo nei confronti di una società estinta a seguito di fusione per incorporazione. L’incorporante, in base all’articolo 2504-bis Cc, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’incorporata, compreso il debito verso l’erario. Inoltre, sta pagando all’amministrazione finanziaria le rate del piano di dilazione ottenuto dal fisco: tra l’altro, in base all’attuale articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74, il versamento in corso delle rate al fisco incide sulla stessa adottabilità della misura cautelare reale oltre che sull’ammontare del profitto sequestrabile a fini di confisca.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 21539 dell’11 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’amministratore di una società estinta per incorporazione.