
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13874 del 13 maggio 2026, ha enunciato un rilevante principio in materia di tassazione degli atti giudiziari. Le ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione assegna somme di denaro a conclusione di un procedimento di espropriazione sono soggette all'imposta di registro proporzionale dello 0,5 per cento.