
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13205 del 7 maggio 2026, ha chiarito i confini applicativi dell'aliquota Iva ridotta al 10% per il trasporto di persone. Secondo la Suprema corte, l'agevolazione prevista dall'articolo 127-novies della Tabella "A", parte terza, del Dpr n. 633/1972 è strettamente limitata alle prestazioni che si esauriscono nel mero trasferimento di passeggeri. Di conseguenza, il beneficio decade qualora alla mobilità si sommino attività turistiche o ricreative, configurando così una prestazione complessa.