
L’indeducibilità di un costo - sia esso fittizio, inesistente, non documentato o non deducibile per ragioni formali o sostanziali - comporta inevitabilmente un incremento dell’imponibile societario e, dunque, la formazione di un utile maggiore rispetto a quello dichiarato che, nelle società a ristretta base, si presume distribuito pro quota ai soci.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 17809 depositata il 4 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.