
L’esenzione della garanzia per la compensazione del credito Iva prevista per i contribuenti virtuosi può essere applicata solo quando i cinque anni di attività siano maturati dal medesimo soggetto giuridico. Il subentro in un ramo d’azienda precedentemente gestito da un altro soggetto, anche se appartenente allo stesso gruppo, non consente il computo del periodo pregresso ai fini del raggiungimento del termine quinquennale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 18588 depositata l’8 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate in un caso di compensazione di credito Iva nell’ambito della liquidazione Iva infragruppo.