
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10869 dello scorso 23 aprile, ha respinto la posizione di alcuni eredi secondo cui l'intera massa comune doveva essere tassata con l'aliquota dell'1% prevista per gli atti dichiarativi ai fini dell'imposta di registro. Al contrario, i giudici di legittimità hanno ribadito che, qualora nello scioglimento di una comunione si verifichi un'assegnazione di beni di valore superiore rispetto alla quota spettante di diritto, tale eccedenza viene considerata come una vera e propria vendita. Questa impostazione si basa sulla presunzione assoluta disciplinata dall'articolo 34 del Dpr n. 131 del 1986 (Tur), rendendo del tutto irrilevante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria compensativa tra i condividenti.