
Il divieto di produzione delle nuove prove in appello non può essere applicato retroattivamente ai processi avviati in primo grado prima del 2024, nemmeno se il processo risulta pendente in sede di giudizio di legittimità.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 16456 depositata il 27 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione.