
Il diritto alla detrazione Iva non può essere negato per la sola mancanza di adempimenti formali, come l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale. Quando l’effettività delle operazioni è dimostrata, i requisiti sostanziali prevalgono su quelli formali.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 16701 depositata il 28 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.