
In tema di reato di indebita compensazione, l’inesistenza del credito costituisce di per sé un indice che rivela la coscienza e la volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’erario con una posta creditoria creata in modo artificioso. Il tutto salvo prova contraria. Sussiste dunque il dolo quando il contribuente si avvale di crediti fiscali inesistenti, acquisiti tramite contratti di accollo fiscale: utilizza poste che non fanno capo alla sua posizione fiscale per cancellare la propria posizione debitoria. E non c’è alcuna applicazione retroattiva perché l’uso in compensazione di crediti fiscali altrui mediante accollo esterno era penalmente rilevante già prima del decreto-legge del 26/10/2019 n. 124.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 18028 del 20 maggio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di alcuni imputati.