
In tema di imposta di registro, con ordinanza 12671 del 5 maggio 2026, la Cassazione ha affrontato due questioni.
Il primo profilo attiene all’inapplicabilità allo studio associato del regime di tassazione in misura fissa riservato alle società dalla Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR). La Corte esclude che l’equiparazione stabilita dall’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 — che assimila le associazioni professionali senza personalità giuridica alle società semplici ai fini delle imposte sui redditi — possa spiegare effetti nel distinto settore dell’imposta di registro, ribadendo la natura di associazione non riconosciuta dello studio associato ai sensi dell’art. 36 c.c. e la conseguente soggezione all’imposta proporzionale.