
Non dovuti le sanzioni e gli interessi al fisco da parte della società che smette di pagare le rate pattuite con l’amministrazione finanziaria dopo ha chiesto il concordato preventivo con riserva: con il deposito del ricorso, infatti, opera il regime di «spossessamento attenuato» per cui il pagamento dei debiti anteriori, compresi quelli rateizzati dall’ufficio, è consentito solo con l’autorizzazione del giudice perché integra un atto di straordinaria amministrazione. E dunque l’omesso versamento dovuto al rispetto del vincolo non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile alla società debitrice e quindi far scattare le sanzioni connesse alla revoca del beneficio. Il tutto anche se il concordato è quello in bianco, in cui il piano e la proposta sono presentanti in un secondo momento: il regime autorizzatorio non cambia.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 13242 del 7 maggio 2026, che si pronuncia su una fattispecie regolata dalla legge fallimentare ma su un principio recepito dal codice della crisi d’impresa.