
La Corte di Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 7868 del 31 marzo 2026, ha delineato un principio fondamentale riguardante il trattamento fiscale delle somme versate a titolo di caparra. Il fulcro della decisione risiede nello stabilire se tali importi, pur qualificati formalmente come caparra, svolgano in concreto la funzione di acconto sul prezzo. In tale circostanza, l'Iva diviene immediatamente esigibile, a meno che non sussistano condizioni di incertezza sulla realizzazione dell'operazione o obblighi contrattuali di restituzione della somma che ne impediscano lo scomputo dal prezzo finale.