
Nel processo tributario l’appello non deve confutare «paragrafo per paragrafo» la sentenza impugnata ma può limitarsi a colpire i nuclei portanti delle argomentazioni poste alla base della decisione, prospettando in modo non equivoco un esito diverso rispetto ai capi della pronuncia contestati. Né si può ritenere di per sé generico il gravame che ripropone questioni dedotte in primo grado, a patto che lo faccia in chiave critica rispetto alle ragioni espresse dal primo giudice e le argomentazioni siano in grado di sollecitare un riesame effettivo della decisione.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 13269 dell’08 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.