
Con l'ordinanza n. 7273 del 26 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine in materia di imposta di registro e obbligazioni solidali. Secondo i giudici di legittimità, l'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte di uno solo dei condebitori in solido estingue il debito verso il Fisco, determinando la cessazione della materia del contendere anche per gli altri coobbligati coinvolti in eventuali giudizi pendenti.