
L’autorizzazione della Guardia di finanza per le indagini finanziarie è parte integrante della motivazione dell’avviso di accertamento; di conseguenza se il documento non viene allegato all’avviso, il contribuente non è in grado di verificare se le indagini che lo riguardano sono state svolte nei limiti di tempo e secondo gli scopi fissati dal Comando regionale.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11368 del 27 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.