
Nell’ambito del processo tributario telematico, è salvo il ricorso in forma cartacea e successivamente scansionato ed inviato via pec, ove vi sia certezza della paternità dell’atto in quanto proveniente dall’indirizzo del professionista censito nel registro degli indirizzi Pec gestito dal ministero della Giustizia. E dunque l’inesistenza del ricorso va esclusa: si configura la mera nullità, che tuttavia è sanata per il raggiungimento dello scopo perché la controparte Agenzia delle entrate si è costituita e ha potuto esercitare il diritto di difesa senza alcun pregiudizio.
Lo ha precisato la Cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 12483 del 4 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.