
La mera domiciliazione fiscale presso l’abitazione non configura automaticamente un «uso promiscuo» dell’immobile tale da esonerare l’amministrazione finanziaria dall’onere di indicare i gravi indizi necessari per autorizzare un accesso domiciliare.
Lo ha precisato la Cassazione, con la sentenza n. 11872 depositata il 30 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente, titolare di una ditta individuale.