
L'amministratore di una società è ritenuto responsabile del reato omissivo in quanto diretto destinatario degli obblighi di legge, anche qualora agisca come semplice prestanome di soggetti terzi che operano quali amministratori di fatto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7529 del 25 febbraio 2026, ha ribadito che la mera accettazione della carica comporta precisi doveri di vigilanza e controllo. Il mancato rispetto di tali oneri configura una responsabilità penale a titolo di dolo generico o dolo eventuale, derivante dalla consapevolezza delle possibili conseguenze della condotta omissiva o dall'accettazione del rischio che l'evento si verifichi.