
L'istituto della continuazione delle violazioni tributarie non trova applicazione nei casi di tardivo od omesso versamento dell'imposta che risulti dalle dichiarazioni fiscali. Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6229 del 17 marzo 2026, per ogni pagamento irregolare deve essere applicato un trattamento sanzionatorio autonomo, escludendo di fatto il meccanismo del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.