
Una scelta societaria antieconomica non è imponibile se coerente con l’interesse del gruppo societario. La relativa contestazione da parte del fisco deve avvenire invocando l’elusione ai sensi dell’art. 37-bis del dpr 600/1973, e non l’evasione ai sensi dell’art. 39 comma 1 stesso decreto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 10654 depositata il 22 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.