
Scatta il reato d’indebita compensazione di crediti inesistenti anche se coi controlli automatizzati l’Agenzia delle entrate avrebbe potuto rilevare la falsità. Non vale nel penale, infatti, la distinzione che opera nel diritto civile rispetto alla fattispecie più lieve dei crediti non spettanti: ai fini del reato, infatti, conta soltanto la sostanza del credito, che è inesistente se mancano i requisiti oggettivi e soggettivi oppure quando i presupposti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, mentre è irrilevante «l’elemento percettivo» nei controlli automatizzati.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, con la sentenza n. 12375 del 2 aprile 2026, con cui ha rigettato il ricorso di alcuni imputati.