
Con l'ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Corte di cassazione ha chiarito un importante principio in materia di contenzioso, stabilendo che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione (Ader) costituiscono due soggetti giuridici distinti. Di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata esclusivamente nei confronti di Ader non è idonea a far decorrere il cosiddetto "termine breve" per l'impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultima mantiene quindi il diritto di proporre appello o ricorso entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia.