
Legittima la condanna solidale alle spese tra agente della riscossione ed enti impositori quando il contribuente impugna un’unica intimazione di pagamento su più cartelle. In tale contesto, ente ed esattore condividono un interesse processuale comune e rispondono insieme delle spese, a prescindere dai loro rapporti interni o dalle rispettive responsabilità.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 9645 depositata il 15 aprile 2026 con cui ha rigettato il ricorso di un ente locale.