
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026, è tornata a occuparsi della deducibilità dei costi infragruppo, fissando paletti rigorosi per le società che intendono scaricare le spese per servizi ricevuti dalla capogruppo o da consociate. Secondo l'orientamento di legittimità, affinché il corrispettivo sia deducibile ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, è necessario che la società beneficiaria tragga dal servizio un'effettiva utilità. Tale vantaggio deve essere non solo reale, ma anche obiettivamente determinabile e supportato da una documentazione adeguata.