
La cartella di pagamento può essere validamente notificata anche tramite invio diretto di raccomandata a/r da parte del concessionario della riscossione. In tale ipotesi, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, mentre l’ufficiale postale garantisce l’esecuzione dell’adempimento richiesto dal soggetto legittimato.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 8032 depositata il primo aprile 2026 con cui ha rigettato il ricorso di una società.