
Con l'ordinanza n. 4459/2026, la Corte di cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di enti non lucrativi: il diritto alle agevolazioni fiscali non scatta automaticamente con il solo possesso di requisiti formali. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per beneficiare delle esenzioni relative all'Iva e alle imposte sui redditi, è necessaria la dimostrazione concreta del presupposto sostanziale, ovvero l'effettivo svolgimento di un'attività priva di fine di lucro. L'onere probatorio di tale condizione grava interamente sul contribuente.