
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha sancito un principio cardine in materia di crisi d'impresa: non è possibile ottenere l'omologazione forzosa (cram down) di un accordo di ristrutturazione se la condotta del debitore risulta abusiva.
La Suprema Corte ha confermato il diniego all'omologa per un piano considerato irrisorio e meramente simbolico, volto esclusivamente a ottenere una "transazione fiscale forzosa" piuttosto che una reale ristrutturazione dei debiti concorsuali.