
La Corte di cassazione, con una serie di ordinanze depositate tra il 23 e il 24 febbraio 2026 (nn. 4069, 4140 e 4153), ha ribadito un principio fondamentale in materia di trasferimenti immobiliari coattivi. La Suprema corte ha stabilito che le sentenze emesse ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile scontano l'imposta di registro in misura proporzionale, anche qualora il trasferimento della proprietà sia subordinato al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Questa decisione conferma un orientamento consolidato, volto a chiarire il trattamento tributario di provvedimenti giudiziari che sostituiscono il consenso di una delle parti.