
Deve essere proposta al giudice ordinario l’opposizione contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio proposta nel processo tributario. E ciò perché il beneficio previsto per le parti non abbienti è una questione che involge diritti soggettivi perfetti non degradabili a interessi legittimi. L’unico rimedio esperibile, dunque, è quello previsto dall’articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia (Tusg), mentre il ricorso di cui all’articolo 99 Tusg è un rimedio strutturalmente riservato al processo penale che non può essere esteso a quello tributario.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez. seconda, nell’ordinanza n. 7381 del 27 marzo 2026, che s’innesta sulla falsariga della sentenza n. 20929 del 23/07/2025, pubblicata dalle Sezioni unite civili.