
L’Agenzia delle entrate non può aumentare retroattivamente l’aliquota fiscale, rideterminando l’imposta dovuta, basandosi solo su una circolare interpretativa successiva al pagamento. È illegittima l’applicazione retroattiva di criteri di tassazione più onerosi su calcoli già eseguiti correttamente secondo le norme vigenti al momento dell’erogazione: una tale operazione richiederebbe una motivazione strutturata propria di un avviso di accertamento, e non potrebbe avvenire in assenza di una norma primaria che preveda il potere di riliquidazione.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 6759 depositata il 20 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.