
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1779/2026, interviene su un tema ricorrente nel processo tributario telematico (PTT), chiarendo che la prova della notifica a mezzo PEC deve ritenersi valida anche se le ricevute vengono depositate in formato PDF, purché idonee a consentire la verifica degli elementi essenziali del procedimento notificatorio. Il formato del documento, infatti, non costituisce requisito di ammissibilità, in applicazione del principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156 c.p.c.