
È legittima la compensazione dei crediti Iva anche con il visto di conformità infedele. L’irregolarità del visto costituisce una violazione meramente formale e non sostanziale. Essa, infatti, non pregiudica i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria sulla sussistenza effettiva del credito stesso.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 4917 del 5 marzo 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.