
Il liquidatore non può impugnare in proprio gli atti intestati alla società estinta. Il suo interesse a farlo è solo di fatto e non giuridicamente rilevante.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 4604 depositata il 2 marzo 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’ex liquidatore che agisce in proprio contro cartelle di pagamento notificate a una società estinta.