
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1635 del 25 gennaio, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione delle ritenute d'acconto previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il caso riguarda il corretto inquadramento del beneficiario effettivo nel flusso di royalties corrisposte da una società italiana a una consociata tedesca, appartenente a un gruppo multinazionale con capogruppo statunitense. La controversia nasce dalla contestazione dell'aliquota del 5%, prevista dall'articolo 12 della convenzione Italia-Germania, a fronte di elementi che indicavano come reale destinatario dei pagamenti la casa madre negli USA, dove la convenzione prevede invece una ritenuta del 10%.