
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 171 pubblicata il 3 gennaio 2026, ha fornito un importante chiarimento riguardo al trattamento fiscale della fase di liquidazione societaria, stabilendo che essa non rappresenta un "punto zero" o un nuovo inizio dal punto di vista dell'Imposta sul valore aggiunto. Il principio cardine ribadito dai giudici di legittimità è che il diritto alla detrazione non si rigenera automaticamente con la cessazione dell'attività tipica della società.