
Il contribuente deve dimostrare l’inerenza dei costi e la strumentalità del bene all’attività dell’impresa anche se sceglie la modalità di rimborso forfettario dell’Iva.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3950 del 22 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.