
Per contestare un accertamento fondato sul redditometro, il contribuente non è tenuto a dimostrare un collegamento diretto e specifico tra la provvista finanziaria e l’investimento effettuato. Gli basta produrre documenti che attestino la disponibilità di redditi esenti o già tassati, valutandone l’entità e la durata del possesso, così da rendere plausibile che tali somme siano state utilizzate per sostenere la spesa contestata.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 4123 del 24 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.