
Il giudice tributario non può disapplicare le norme per obiettiva incertezza senza istanza del contribuente. L'onere di allegare la ricorrenza di elementi di confusione grava, infatti, sulla parte in quanto la soluzione è rispettosa del principio della domanda.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 3466 del 17 febbraio 2026, con cui ha rigettato la domanda di una società.