
L’affitto di un’azienda a un canone incongruo e la presenza di contenziosi con fornitori e banca mutuante, legati a scelte imprenditoriali errate, non costituiscono situazioni oggettive di carattere straordinario idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3396 del 16 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.