
Con l'ordinanza n. 2690 del 7 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha chiarito un punto fondamentale in merito all'applicazione delle imposte ipotecarie. Il principio espresso stabilisce che l'Agenzia delle entrate non può essere considerata un organo dello Stato in senso stretto, bensì un distinto soggetto giuridico dotato di propria personalità e non "organicamente" collegato alle Amministrazioni statali. Di conseguenza, l'iscrizione di un'ipoteca a suo favore non beneficia dell'esenzione fiscale tipicamente prevista per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato.