
L’avvenuta emissione di fatture da parte dell’associazione obbliga al pagamento dell’Iva in virtù del cd. "principio di cartolarità". La successiva presentazione di una dichiarazione integrativa non è sufficiente a cancellare il debito d’imposta senza una rettifica dei documenti contabili.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3052 dell’11 febbraio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un’associazione.