Con l’ordinanza n. 1248/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato i limiti alle modifiche unilaterali del contratto di agenzia da parte della preponente, con riferimento all’art. 2 dell’AEC Industria 30 luglio 2014.
La controversia traeva origine dal recesso per asserita giusta causa intimato da una società farmaceutica a un agente che aveva rifiutato una modifica contrattuale. La mandante sosteneva la legittimità dell’intervento unilaterale, ritenuto migliorativo e conforme all’art. 2, comma 3, dell’AEC; l’agente agiva in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela.