
Con la sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale dell’Unione Europea ha affermato con chiarezza che ostano al diritto unionale quelle normative nazionali che subordinano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA alla circostanza che la fattura sia stata ricevuta nello stesso periodo d’imposta in cui si sono verificate le condizioni sostanziali per la detrazione, anche se il contribuente l’ha poi materialmente ottenuta prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale periodo.