
Nell’accertamento analitico-induttivo o in quello induttivo puro l’Agenzia delle entrate deve tener conto dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, siano essi forfettari o emergenti dalle scritture contabili: in quest’ultimo caso non può contestarli in maniera generica ma è necessaria una confutazione puntuale e specifica sull’inesistenza, l’inerenza o la non competenza di tali componenti negativi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 1974 del 29 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.