
La notifica postale diretta della cartella di pagamento non necessita dell'invio della seconda raccomandata informativa. La forma semplificata si giustifica, infatti, per la funzione pubblicistica svolta dall'agente della riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 2823 del 9 febbraio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una signora.