
Gli elenchi Intrastat non costituiscono di per sè prova piena dell’effettivo trasferimento dei beni tra Stati membri. Essi devono essere supportati da ulteriori documenti idonei a dimostrare la fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale o il loro ingresso nel territorio di un altro Stato membro.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2144 del 2 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.