
La perizia tecnica di parte non è sufficiente a dimostrare il diritto alle agevolazioni fiscali per investimenti ambientali legati al fotovoltaico previste dalla legge «Tremonti ambiente». Inoltre, ai fini del calcolo del “sovraccosto ambientale” deducibile, le tariffe incentivanti percepite dal contribuente non devono essere scomputate dal costo dell’investimento alla luce del più recente Regolamento Ce 800/2008.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 1993 del 29 gennaio 2026, con cui ha parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate (limitatamente al valore della perizia stragiudiziale).