
Evita la giurisdizione contabile e il danno erariale l’albergatore che non versa l’imposta di soggiorno al Comune. E ciò perché dal 2020, con le modifiche introdotte in tempi di Covid, il gestore della struttura ricettiva non è più «agente contabile» dell’ente impositore ma «responsabile d’imposta» soggetto alla giurisdizione tributaria.
Lo hanno stabilito le SS.UU. della Cassazione con ordinanza 1527 del 23/01/2026, decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione.