
L’Agenzia delle entrate può annullare in autotutela un avviso di accertamento viziato e sostituirlo con uno nuovo, anche se più sfavorevole per il contribuente, a condizione che non sia decorso il termine di decadenza e non vi sia una sentenza passata in giudicato. Non è necessario addurre la «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» per esercitare tale potere correttivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 1284 del 21 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.