
In materia di Irpef l’esercizio della prostituzione risulta soggetto a imposizione, come ogni attività economica, anche illecita. In materia di Iva, l’esercizio abituale deve qualificarsi come attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizio verso corrispettivo. Sul punto non si rinviene alcuna incertezza normativa, come esimente al versamento anche delle sanzioni.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, l'ordinanza 1285 del 21 gennaio 2026, ha respinto il ricorso di un contribuente che non aveva pagato l'Iva sui proventi della sua attività di prostituzione.